Circolazione stradale - Lesione di lieve entità (micropermanenti) - Danno morale - Condizioni - Accertamento in concreto - Meccanismi semplificativi di tipo automatico - Esclusione - Oneri di allegazione e probatori del danneggiato - Presunzioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016
In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016