Liquidazione equitativa - Poteri del giudice - Presupposti - Accertamento - Valutazione rimessa al giudice del merito - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24680 del 21/11/2006
L'applicazione dell'art. 1226 cod. civ. presuppone l'esistenza ontologica del danno, la liquidazione del quale, con valutazione equitativa, è rimessa al potere discrezionale del giudice, che vi procede quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24680 del 21/11/2006