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risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - interessi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005

 

Danno da fatto illecito - Liquidazione - Rivalutazione ed interessi - Natura - Riconoscimento di entrambi d'ufficio, anche in grado di appello - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005

L'obbligo di risarcire il danno aquiliano costituisce una tipica obbligazione di valore, con la conseguenza che l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario del momento della decisione - mediante la rivalutazione e il risarcimento del danno ulteriore rappresentato dalla perdita delle utilità che il godimento tempestivo della somma di denaro avrebbe consentito - può essere compiuto di ufficio in grado di appello, salvo che il danneggiato non abbia manifestato inequivoca volontà contraria.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005