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risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3259 del 19/02/2016

Danno ambientale - Sussumibilità nella previsione dell'art. 2043 c.c. (e non dell'art. 18 della l. n. 349 del 1986) - Condotta antigiuridica - Individuazione - Termine prescrizionale dell'azione risarcitoria - Decorrenza.Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3259 del 19/02/2016

In materia di danno ambientale, in relazione a fattispecie sussumibili "ratione temporis" nell'art. 2043 c.c. (e non nell'art. 18 della l. n. 349 del 1986), il comportamento idoneo ad integrare l'illecito consiste in una condotta dolosa o colposa di danneggiamento dell'ambiente (non richiedendosi anche la "violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge", secondo le previsioni della suddetta "lex specialis"), destinata a persistere sino a quando il suo autore mantenga - in base a libera determinazione, sempre reversibile - le condizioni di lesione ambientale, sicché la prescrizione del diritto al risarcimento decorre solo dalla cessazione di tale contegno, sia essa volontaria ovvero dipendente dalla perdita di disponibilità del bene danneggiato.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3259 del 19/02/2016