Persona giuridica - Risarcibilità in conseguenza del fatto reato commesso dall'organo di vertice - Ammissbilità - Diffusione della notizia a mezzo stampa - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14766 del 26/06/2007
La condotta penalmente rilevante, tenuta dall'amministratore di una persona giuridica nell'esercizio delle proprie funzioni, è di per sé idonea a legittimare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ed all'immagine proposta dall'ente, a prescindere dalla circostanza che i fatti commessi dal responsabile abbiano avuto o meno diffusione sui mezzi di informazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14766 del 26/06/2007