Danno morale - Liquidazione - Criterio - Prova - Ricorso a massime d'esperienza - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 777 del 19/01/2015
Il danno esistenziale, quale criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 cod. civ., può essere desunto in forza dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. da massime di comune esperienza, quali la giovane età del danneggiato al momento dell'infortunio (nella specie, venticinque anni) e la gravità delle conseguenze dell'infortunio (nella specie, immobilizzazione su sedia a rotelle) incidenti sulla normale vita di relazione dell'infortunato avuto riguardo alla capacità di procreazione, alla vita sessuale, alla possibilità di praticare sport ed altre analoghe attività.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 777 del 19/01/2015