Liquidazione in via equitativa - Presupposti - Giudizio di diritto - Configurabilità - Conseguenze - Limiti all'appellabilità della decisione - Insussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21103 del 16/09/2013
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza pronunciata dal giudice nell'esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti per le sentenze pronunciate secondo equità dall'art. 339 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21103 del 16/09/2013