Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - interessi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17743 del 03/09/2005
Danno da ritardato adempimento di obbligazioni di valore - Liquidazione - Versamento "medio tempore" di acconti da parte dell'obbligato - Scomputo dalla liquidazione definitiva - Criteri.
Qualora, nelle more tra primo e secondo grado del giudizio risarcitorio per illecito aquiliano, il debitore adempia parzialmente la propria obbligazione, il giudice d'appello, al fine di stabilire l'eventuale debito residuo ed il suo ammontare, deve procedere alla comparazione tra valori resi omogenei in termini di valore reale. A tal fine può procedere come segue: a) esprimere in moneta attuale tutti i valori, rivalutando dall'epoca del fatto la somma equivalente all'entità del danno e dall'epoca del versamento quella corrisposta in acconto; b) ridurre l'acconto al minor valore che, in termini di espressione monetaria, avrebbe avuto all'epoca del fatto produttivo del danno, rivalutando poi la differenza tra le due somme da comparare; c) rivalutare l'importo originariamente equivalente al danno sino all'epoca dell'acconto, raffrontare i valori a quella data e rivalutare la differenza da tale data all'attualità; d) rapportare il valore monetario di acconto e danno ad una data intermedia - ad esempio quella della decisione di primo grado - e quindi effettuare il calcolo tra il dare e l'avere.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17743 del 03/09/2005