Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27723 del 16/12/2005
Danno biologico e morale - Criteri tabellari - Denuncia di vizio di motivazione - Oneri della parte.
In tema di danno biologico e morale la liquidazione per punto d'invalidità effettuata sulla scorta delle cosiddette tabelle, elaborate nei diversi uffici giudiziari, si fonda sul potere del giudice di fare ricorso al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 cod. civ.. Peraltro, poiché dette tabelle non costituiscono norme di diritto, né rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., la parte che in sede di legittimità lamenti il vizio di motivazione della sentenza - consistente nell'incongrua applicazione delle tabelle - non può limitarsi ad una generica denuncia del vizio relativamente al valore del punto preso in considerazione, ma deve dare conto delle tabelle invocate, indicando in quale atto sono state prodotte e in quale senso sono state disapplicate o incongruamente applicate dal giudice di merito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27723 del 16/12/2005