Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4017 del 19/02/2013
Espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del danno - Ritenuta inidoneità della consulenza - Ricorso a criteri equitativi - Ammissibilità - Limiti - Utilizzazione dei valori accertati dalla consulenza ai fini della liquidazione equitativa - Motivazione contraddittoria - Configurabilità - Fattispecie in tema di danni patrimoniali derivanti da immissioni di polveri di cemento.
In tema di risarcimento del danno, ove sia stata svolta una consulenza tecnica di ufficio per una precisa quantificazione dello stesso (nella specie, relativo al pregiudizio patrimoniale subito da fabbricati ed aree edificabili per effetto di immissioni di polveri di cemento), il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., solo quando ritenga, con congrua e logica motivazione, il relativo accertamento peritale inidoneo allo scopo, sussistendo, pertanto, il presupposto normativo del ricorso all'equità, costituito dalla situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno; incorre, invece, in evidente contraddizione, rendendo impossibile l'individuazione dei criteri e del percorso logico seguito per pervenire alla liquidazione, il giudice che, dopo aver ritenuto inattendibile la consulenza tecnica, utilizzi i valori in essa accertati per operare la valutazione equitativa del danno.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4017 del 19/02/2013