Danno alla persona - Liquidazione - Applicazione di tabelle diverse da quelle predisposte dal Tribunale di Milano - Deducibilità come violazione di legge - Ammissibilità - Condizioni - Riproduzione in giudizio delle tabelle - Necessità.
In tema di danno non patrimoniale, il riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, comportante una liquidazione di entità inferiore a quella risultante dall'applicazione di queste ultime, può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, soltanto ove la questione sia stata già posta nel giudizio di merito ed il ricorrente abbia versato in atti le tabelle milanesi, anche a mezzo della loro riproduzione negli scritti difensivi conclusionali.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17678 del 07/09/2016