Danno non patrimoniale da fatto illecito - Liquidazione - Momento determinante.
Il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito incidente nella sfera psichica e morale della persona, si verifica nel momento stesso in cui l'evento dannoso si realizza o, nel caso di diffamazione, nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza; pertanto, è con riferimento a questo momento che, se non si tratta di illecito permanente, il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per i fatti o avvenimenti successivi, quale la morte del soggetto leso, che non incidono sulla misura del danno predetto.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2491 del 01/03/1993