Crediti di lavoro - Prestazione principale, interessi e rivalutazione - Confluenza in una unica somma - Possibilità.
Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, anche con riferimento ai crediti relativi a rapporti di lavoro (ai quali si applica l'art. 429, comma 3, c.p.c.), è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8721 del 04/04/2017