Domanda di risarcimento del danno – Successiva limitazione al solo accertamento sull’”an” – Ammissibilità – Condizioni – Consenso, anche tacito, del convenuto - Sufficienza.
Proposta una domanda di risarcimento del danno, il divieto di separazione del giudizio sull'”an” da quello sul “quantum” non opera se, alla richiesta avanzata dall'attore in tal senso, abbia prestato adesione il convenuto, sebbene non espressamente, purché in modo certo ed univoco, come si verifica quando non abbia sollevato alcuna eccezione al riguardo, anche se ciò sia avvenuto nel momento in cui la controparte, nel precisare le conclusioni definitive, abbia limitato la propria domanda alla condanna generica, con riserva di richiedere il “quantum” in separato giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20894 del 07/09/2017