Danno da "fermo tecnico" di imbarcazione - Risarcibilità - Oneri probatori e di allegazione della parte - Necessità.
Il danno da "fermo tecnico" di un’imbarcazione incidentata non è risarcibile in via equitativa, né può considerarsi “in re ipsa”, quale conseguenza automatica del sinistro e della indisponibilità del natante, avendo la parte l’onere di allegare e provare di aver sostenuto costi (sempre che la durata della riparazione non sia stata talmente breve da renderne irrilevante l'entità) e spese per procurarsi un'imbarcazione sostitutiva e, comunque, elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio subito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22201 del 22/09/2017