Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - svalutazione monetaria - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21567 del 18/09/2017
Amministratore di fatto – Risarcimento del danno derivante dall’impoverimento della società fallita a causa di erogazioni in favore di società controllanti sempre gestite dall’amministratore di fatto – Giudizio svolto separatamente a carico degli amministratori di diritto – Liquidazione del danno – Successiva condanna dell’amministratore di fatto – Quantum debeatur – Rivalutazione monetaria - Spettanza – Fondamento.
L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l'ulteriore rivalutazione dell'importo riconosciuto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto di escludere che l’amministratore di fatto potesse essere condannato al risarcimento del danno in favore del fallimento della società in misura superiore a quella disposta, sempre in favore della curatela, in separato giudizio contro gli amministratori di diritto).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21567 del 18/09/2017