Risarcimento del danno - Morte della persona offesa - Liquidazione del danno patrimoniale ai congiunti superstiti - Pensione di reversibilità percepita - Rilevanza ai fini della liquidazione - Sussistenza - Fondamento. RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO" - In genere. Corte di Cassazione Sez.3, Sentenza n.13537 del 13/06/2014
In tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile.
Corte di Cassazione Sez.3, Sentenza n.13537 del 13/06/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2043