Quantificazione del danno permanente alla salute
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno permanente alla salute - misura standard del risarcimento individuata dalla legge o in base al criterio equitativo uniforme utilizzato dalla giurisprudenza - personalizzazione - limiti - condizioni - conseguenze - congiunta attribuzione del danno biologico e del danno c.d. esistenziale - duplicazione risarcitoria - sussistenza - autonoma valutazione della sofferenza morale come conseguenza della lesione del diritto alla salute - necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018
>>> In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata,nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018