Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Assegno di invalidità erogato dall’INPS - Rilevanza ai fini della liquidazione - risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - In genere.
In tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale dell'assegno di invalidità erogato dall'INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore. (Principio affermato in relazione all'assegno ordinario di invalidità corrisposto, ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dall'INPS alla vittima di un incidente stradale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4734 del 19/02/2019
Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056