"Compensatio lucri cum danno" - Trattamento sanitario - Responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4309 del 14/02/2019
Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Trattamento sanitario - Responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - Diritto al risarcimento del danno - Cumulo con l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 - Assenza di coincidenza tra danneggiante e soggetto erogatore della provvidenza - Possibilità di compensare le somme versate a titolo d'indennizzo con quelle devolute a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") - Esistenza - Condizioni.
In caso di responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la "compensatio lucri cum damno" fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove non vi sia coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza - nella specie, rispettivamente, Azienda Sanitaria Locale e Regione Umbria - , allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l'indennizzo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4309 del 14/02/2019
Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226