Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Violazione del dovere di fedeltà tra i coniugi - Risarcibilità dei danni ex art. 2059 c.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6598 del 07/03/2019
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Violazione del dovere di fedeltà tra i coniugi - Risarcibilità dei danni ex art. 2059 c.c. - Configurabilità - Condizioni - Autonomia dell'azione rispetto alla domanda di separazione e di addebito - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza che aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all'onore o alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità della persona).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6598 del 07/03/2019
Cod_Civ_art_0143_1, Cod_Civ_art_0151, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059