Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11218 del 24/04/2019 (Rv. 653593 - 01)
Danno da cd. micropermanente - Modalità di accertamento - Esame clinico strumentale - Sufficienza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, ai sensi dell'art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi; al riguardo l'esame clinico strumentale non è l'unico mezzo utilizzabile, salvo che ciò si correli alla natura della patologia. (In applicazione del principio, la S.C., in fattispecie in cui la visita medico-legale e l'accertamento clinico-strumentale non avevano evidenziato la lamentata sindrome neurologica, ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva escluso la ricorrenza del danno denunciato dal ricorrente "al di là della formulazione novellata dell'art. 139 cod. ass.").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11218 del 24/04/2019 (Rv. 653593 - 01)