Ammissibilità - Condizioni - Difficoltà nella determinazione del danno - Inclusione.
La liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9339 del 04/04/2019 (Rv. 653421 - 01)
Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056