Infortunio "in itinere" mortale - Liquidazione del danno - Rendita Inail in favore dei congiunti del lavoratore - "Compensatio lucri cum damno" - Necessità - Diritto al residuo risarcimento - Configurabilità - Limiti.
La rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio "in itinere", così come quella temporanea liquidata ai figli, assolve ad una funzione di "anticipo" del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal familiare deceduto e va, quindi, detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito ai congiunti, i quali, di conseguenza, hanno diritto ad ottenere l'importo residuo, nel caso in cui il danno liquidato sia stato soltanto in parte coperto dalla predetta prestazione assicurativa, e non somme ulteriori.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14362 del 27/05/2019 (Rv. 654202 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1223 – Risarcimento del danno
Cod. Civ. art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore