Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019 (Rv. 654622 - 02)
Danno non patrimoniale da immissioni intollerabili - Risarcibilità "in re ipsa" - Esclusione - Onere probatorio in capo al danneggiato - Fattispecie.
Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019 (Rv. 654622 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0844, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697