Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29495 del 14/11/2019 (Rv. 655831 - 01)
Perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica - le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo identificato nelle tabelle milanesi il parametro equitativo, aveva inspiegabilmente quantificato il risarcimento, spettante al figlio per la perdita della madre, in una misura corrispondente a circa un terzo dell'importo minimo delle tabelle stesse).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29495 del 14/11/2019 (Rv. 655831 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043