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Risarcimento del danno - danno immediato e diretto - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 134 del 08/01/2020 (Rv. 656823 - 02)

Risarcimento del danno - Danno patrimoniale - Spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno, superiori ai costi correnti - Rimborsabilità per la parte corrispondente ai prezzi correnti di mercato - Limiti - Fatture - Mezzo di prova idoneità - Condizioni.

In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso; rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del "quantum", dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 134 del 08/01/2020 (Rv. 656823 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697

RISARCIMENTO DEL DANNO

DANNO IMMEDIATO E DIRETTO