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Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3557 del 13/02/2020 (Rv. 656897 - 01)

Vittima del fatto illecito incapace di intendere e di volere - Art_ 1227, comma 1, c.c. - Applicabilità - Criteri di valutazione della condotta dell'incapace - Natura oggettiva degli stessi - Condotta della persona tenuta alla sorveglianza - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

L'accertamento, ai sensi dell'art_ 1227, comma 1, c.c., del contributo causale della vittima all'evento dannoso, ai fini della riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio, prescinde dall'età e dallo stato di incapacità naturale della stessa, non rilevando la condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza, sotto il profilo di una eventuale "culpa in vigilando" e/o "in educando". Infatti, tale accertamento è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima. (Nella specie, la S.C. ha pure chiarito che la posizione del sorvegliante e degli ulteriori danneggiati diversi dalla cd. vittima primaria può assumere valore ex art_ 1227, comma 2, c.c., esclusivamente ove agiscano "iure proprio").

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3557 del 13/02/2020 (Rv. 656897 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

RISARCIMENTO DEL DANNO

CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO