Risarcimento del danno - condanna generica - separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10323 del 29/05/2020 (Rv. 658009 - 01)
Proposizione di domanda specifica di risarcimento del danno - Condanna generica in appello - Esclusione - Condizioni dell'azione - Domanda subordinata di condanna generica - Inammissibilità - Ragioni.
Qualora sia stata proposta una domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice d'appello non può pronunciare una condanna generica, in quanto l'istanza di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione degli artt. 279, n. 4, c.p.c. e 1226 c.c. Non è consentita, infatti, la proposizione, oltre che di una domanda principale, estesa sia all'"an" sia al "quantum", di una domanda subordinata limitata alla condanna generica; il giudice, infatti, in base ai principi di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e di ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al "quantum", deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, atteso che, per il principio del "ne bis in idem" non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul "quantum".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10323 del 29/05/2020 (Rv. 658009 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Proc_Civ_art_279