Allegazione di avvenuta applicazione di tabelle diverse da quelle di Milano - Rilevanza "ex se" - Esclusione - Limiti.
In sede di legittimità, l'allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente "ex se" ad inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall'esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l'incongruo ricorso al criterio in parola.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8884 del 13/05/2020 (Rv. 657868 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056