Compensatio lucri cum damno - Cass. n. 16702/2020
Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Detraibilità del vantaggio conseguito dal danneggiato - Condizioni - Criterio di adeguata causalità - Applicazione - Considerazione di vantaggi indipendenti dalla serie causale dell'illecito - Esclusione - Fattispecie.
RISARCIMENTO DANNO
COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO
L'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno richiede che il vantaggio conseguito dal danneggiato rientri nella serie causale dell'illecito, da ricostruirsi secondo un criterio adeguato di causalità, dovendosene quindi escludere l'applicazione allorché il vantaggio si presenti come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato, o come l'effetto di un evento che si sarebbe in ogni caso prodotto, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'illecito, o comunque nell'ipotesi in cui il beneficio trovi altrove la sua fonte e nell'illecito solo un coefficiente causale. (Nella specie, la S.C. ha condiviso la decisione della corte territoriale di escludere che nella liquidazione del danno derivante dall'inadempimento di un contratto preliminare si dovesse tenere conto del risarcimento dovuto da una società terza per il mancato rilascio del medesimo immobile promesso in vendita, alla scadenza di un contratto di comodato stipulato con il promittente venditore).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16702 del 05/08/2020 (Rv. 658612 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043