Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Cass. n. 13269/2020
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Liquidazione - Ricorso alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano - Utilizzo di una tabella anteriore all'ultima, che prevede importi più favorevoli al danneggiato - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La liquidazione del danno non patrimoniale (nella specie, da perdita parentale) operata in base alle tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento del verificarsi del danno, in luogo di quelle, diverse e più favorevoli, esistenti al tempo della liquidazione, non è censurabile in sede di legittimità, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo compreso nel "range" previsto dalle tabelle in uso all'epoca della decisione, non essendo consentito alla S.C. sindacare se, per le peculiarità del caso concreto, quell'importo si sarebbe dovuto attestare sulla misura massima, su quella media o su quella minima indicata dalle tabelle più recenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13269 del 01/07/2020 (Rv. 658374 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059