Ammissibilità - Condizioni e limiti - Cass. n. 26051/2020
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di distruzione di un bene.
La liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del "quantum", e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha affermato che, nel caso di danno patrimoniale consistito nella distruzione di un bene, il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno soltanto se è certo - per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato - che la cosa distrutta avesse un concreto valore oggettivo, non meramente ipotetico o d'affezione).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26051 del 17/11/2020 (Rv. 659923 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226
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2020