Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno alla salute - Liquidazione - Criteri di legge o tabellari - Personalizzazione in aumento - Condizioni e limiti.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura ”standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione” in aumento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021 (Rv. 660926 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2059