Opposizione del convenuto – Cass. n. 4653/2021
Risarcimento del danno - condanna generica - separazione del giudizio sull'"an" da quello sul "quantum" - Opposizione del convenuto - Ammissibilità - Conseguenze - Verifica, in termini di certezza, dell'esistenza o dell'inesistenza del danno - Necessità - Effetti sulla prosecuzione della pretesa attorea in una separata fase od in un distinto giudizio.
L’opposizione del convenuto alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno è ammissibile ed impone al giudice di stabilire se il pregiudizio si sia verificato o meno con certezza e non con semplice probabilità, con la conseguenza che l'accertamento negativo di detto danno preclude la prosecuzione della pretesa attorea in una seconda fase o in un successivo giudizio. Tale prosecuzione è, invece, legittima ove siffatto accertamento, pur condotto in termini di certezza e non di probabilità, dia esito positivo, ma sia nondimeno necessario quantificare in concreto il pregiudizio in esame in una separata fase od in un distinto giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4653 del 22/02/2021 (Rv. 660601 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_278