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Condanna al risarcimento del danno non patrimoniale – Cass. n. 20819/2021

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Procedimento ex art.28 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Condanna al risarcimento del danno non patrimoniale - Ammissibilità - Danno non patrimoniale liquidato in favore di un sindacato - Natura punitiva - Esclusione - Funzione dissuasiva - Sussistenza.

 

Nelle controversie in materia di discriminazione proponibili con il procedimento ex art.28 del d.lgs. n. 150 del 2011, è ammissibile, ai sensi del comma 5 del predetto articolo, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, il quale, allorché sia riconosciuto a favore di un sindacato che abbia agito ”iure proprio” a tutela di interessi omogenei individuali di rilevanza generale, si caratterizza per una funzione "dissuasiva”, che esula dai cd. "danni punitivi”, soprattutto se si consideri che la discriminazione collettiva rileva anche in assenza di un soggetto immediatamente identificabile.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 20819 del 21/07/2021 (Rv. 661868 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059

 

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