Morte del danneggiato sopravvenuta nel corso del giudizio – Cass. n. 41933/2021
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Morte del danneggiato sopravvenuta nel corso del giudizio - Liquidazione del danno biologico - Riferimento alla durata effettiva della vita - Necessità - Criterio della proporzionalità del pregiudizio liquidato alla vita residua - Validità - Fattispecie.
Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41933 del 29/12/2021 (Rv. 663500 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059