Skip to main content

Criteri di liquidazione del danno biologico – Cass. n. 4509/2022

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - permanente - Danno biologico - Danni non derivanti da sinistri stradali - Applicabilità in via analogica dei criteri di liquidazione dettati dall'art. 139 cod. ass. - Esclusione - Fattispecie.

 

I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c. ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022 (Rv. 664074 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051

 

Corte

Cassazione

4509

2022