Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno morale - Liquidazione - Periodo di effettiva sopravvivenza della vittima - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, di modo che la sua liquidazione dev'essere effettuata con riferimento a tale momento, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vittima, come invece accade con riferimento alle ripercussioni afferenti alla sfera dinamico-relazionale del soggetto, naturalmente suscettibili di proiezione futura in rapporto alla sua effettiva permanenza in vita.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12060 del 13/04/2022 (Rv. 664839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
Corte
Cassazione
12060
2022