Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi civili - Detrazione dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico - Esclusione - Fondamento.
Dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall’Inps in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11657 del 11/04/2022 (Rv. 664837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059
Corte
Cassazione
11657
2022