Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno alla persona - Disposizioni normative per la liquidazione - Applicazione ai giudizi in corso al momento della relativa entrata in vigore - Fondamento.
In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito. (La S.C. ha espresso il suddetto principio, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., con riguardo alla liquidazione del danno biologico da lesioni "micropermanenti" derivanti da un sinistro stradale del 2005, correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua dell'art. 139 c.ass., entrato in vigore dopo il verificarsi del fatto illecito).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022 (Rv. 665202 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
19229
2022