Danno biologico – Cass. n. 25887/2022
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - valutazione e liquidazione - Danno biologico - Nozione - "In re ipsa" - Esclusione - Risarcibilità - Presupposti - Fattispecie in tema di danno cd. lungolatente.
Il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofìsica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi; ne consegue che, in caso di danno c.d. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite B, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25887 del 02/09/2022 (Rv. 665445 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059