Facoltà del giudice anche in appello – Cass. n. 31574/2022
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - permanente - rendita vitalizia (contratto di) (nozione, caratteri, distinzioni) - Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. - Facoltà del giudice anche in appello - Sussistenza - Istanza del danneggiato - Necessità - Esclusione - Rifiuto del danneggiato - Irrilevanza - Vantaggio per il danneggiante - Insussistenza - Ragioni.
In tema di danno alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia costituisce una facoltà del giudice, il quale può provvedervi in via autonoma, senza necessità di un'istanza di parte e anche in appello, non integrando tale opzione una questione rilevabile d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c., ma soltanto una diversa determinazione della forma del risarcimento; pertanto, indipendentemente dalla domanda della parte di liquidazione della rendita e finanche dall'espresso rifiuto di tale metodo di liquidazione, il giudice può comunque liquidare il pregiudizio a norma dell'art. 2057 c.c., senza che ciò si risolva in un indebito vantaggio per il danneggiante, sia perché il risarcimento per equivalente del danno biologico permanente e del danno morale ad esso conseguente comporta il ristoro di tutti i pregiudizi derivanti al danneggiato giorno per giorno e sino alla fine della sua vita, sia perché allo spirare dell'esistenza non è più configurabile un danno biologico o morale per il soggetto leso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31574 del 25/10/2022 (Rv. 666111 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2057, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_101