Liquidazione del danno biologico trasmissibile "iure successionis" – Cass. n. 32916/2022
Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Liquidazione del danno biologico trasmissibile "iure successionis" - Morte sopravvenuta del danneggiato direttamente cagionata dall'illecito - Riferimento alla durata effettiva della vita - Esclusione - Riferimento alla durata probabile della vita - Necessità - Fattispecie.
In tema di liquidazione del danno biologico "iure successionis", il principio secondo cui l'ammontare del risarcimento dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza diretta dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui il danneggiato era deceduto per epatocarcinoma cagionato da patologia epatica contratta in occasione di una trasfusione con sangue infetto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32916 del 09/11/2022 (Rv. 666113 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056