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Perdita del rapporto parentale – Cass. n. 8265/2023

Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle milanesi ante 2022 - Valore monetario "base" - Significato - Fattispecie.

 

In tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì tra un "valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'inesistenza del denunciato contrasto della sentenza di merito che, riconoscendo dovuta la liquidazione del danno nella misura del valore medio aveva, poi, fatto riferimento al dato minimo della tabella milanese ante 2022).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8265 del 22/03/2023 (Rv. 667082 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2043

 

Corte

Cassazione

8265

2023