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Diffalco dell'indennità assicurativa – Cass. n. 9003/2023

Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Assicurazione contro i danni - Liquidazione del danno - Diffalco dell'indennità assicurativa - Rinuncia dell'assicuratore alla surroga - Necessità - Esclusione - Fondamento.

 

In applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", la necessità di detrarre dall'ammontare del risarcimento l'indennizzo assicurativo incassato dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito non è subordinata alla rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga, dal momento che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennità assicurativa.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9003 del 30/03/2023 (Rv. 667243 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1905, Cod_Civ_art_1910, Cod_Civ_art_1916, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223

 

Corte

Cassazione

9003

2023