Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno biologico - Lesioni di non lieve entità - Invalidità temporanea - Liquidazione - Applicabilità dei criteri dettati dall'art. 139 cod. ass. - Esclusione - Fondamento - Applicazione delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Ammissibilità.
In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza della tabella prevista dall'art. 138 cod. ass. (prevista dall'art. 1, comma 18, della l. n. 124 del 2017, ma non ancora predisposta) il pregiudizio derivante da lesioni di non lieve entità non può essere liquidato sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali per inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità, potendo il giudice fare ricorso, invece, ai parametri offerti dalle cosiddette "tabelle milanesi".
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5474 del 22/02/2023 (Rv. 666960 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056
Corte
Cassazione
5474
2023