Caccia - ordinamento amministrativo - regioni - in genere - Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - In zone di ripopolamento e cattura - Natura del contributo - Risarcitoria - Esclusione - Indennitaria - Sussistenza - Fondamento.
In tema di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica in zone di ripopolamento e cattura, il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non al risarcimento dell'intero danno, in quanto, essendo la protezione della fauna selvatica un "valore", non si è in presenza di un risarcimento del danno da "fatto illecito", ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5733 del 24/02/2023 (Rv. 666906 - 01)
Corte
Cassazione
5733
2023