Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19355 del 07/07/2023 (Rv. 668133 - 01)
Invalidità' personale - permanente - Danno da "perdita" di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa delle lesioni conseguenti ad illecito - Danno patrimoniale da lucro cessante - Liquidazione - In base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica - Esclusione - Eccezioni.
In tema di danno patrimoniale, ove il danneggiato dimostri di avere "perduto” un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che il danneggiato abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19355 del 07/07/2023 (Rv. 668133 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697