Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26985 del 21/09/2023 (Rv. 668762 - 01)
Invalidita' personale - Danno da cd. micropermanente - Art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale - Ordine gerarchico - Esclusione - Obiettività dell'accertamento - Necessità - Conseguenze.
In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla l. n. 124 del 2017, i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale) non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26985 del 21/09/2023 (Rv. 668762 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_116